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tutto il mondo è paese: ex star del basket sloveno rovinato dal divorzio e dagli alimenti alla ex moglie


vojvoda

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IO.SI.TU.NO

e quando metteranno le unioni di fatto equiparabili al matrimonio che faremo: tutti single a vita? e quando qualcuna ti dirà che ha preso la pillola e invece s'è "dimenticata" e ti accollerà il figlio che faremo?

Si ritorna al mio discorso di partenza....la valutazione rischi-benefici e il libero arbitrio...

Quando e se verranno equiparate le unioni di fatto al matrimonio, o accetti i possibili lati negativi derivanti, oppure eviti di andare a convivere.

Secondo punto, se decidi di trombare senza preservativo con una che ti dice che sta prendendo la pillola, e poi invece rimane incinta, anche qui nessuno ti ha obbligato a scaricarti dentro di lei...

Se vuoi prevenire malattie e/o possibili dimenticanze o tranelli di lei con la pillola, ti metti quel pezzo di lattice chiamato preservativo e sei a posto.

Se decidi di farlo senza stai accettando tutte le possibili complicazioni, più o meno remote, che potrebbero capitarti.

A riguardo ti posso portare la storia di una che fa le pulizie da noi....lei era una poveretta trasferita da poco da santo domingo, si frequentava con un italiano che aveva appena ereditato una cifra sui 300.000€ e la usava solo come svuota testicoli.

Lei era super innamorata ma a lui non fregava niente di lei...la stava per lasciare, e quando lei ha capito che lui stava facendo sul serio, ha smesso di prendere la pillola e si è fatta mettere incinta dicendo a lui "è capitato, la pillola non avrà fatto effetto"...

Siamo tutti d'accordo che lei abbia sbagliato, però lui nella sua valutazione dei rischi è stato un coglione e non ne ha tenuto conto....conoscendola avrebbe dovuto o tagliare di netto il rapporto quando era in tempo, oppure aspettarsi possibili giochetti e prevenirli.

Modificato da IO.SI.TU.NO
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Anonimo.92

Comunque mi pare che esistano già delle leggi riguardanti le unioni di fatto, non vorrei sbagliarmi...

Modificato da Anonimo.92
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Er Monnezza

Si ritorna al mio discorso di partenza....la valutazione rischi-benefici e il libero arbitrio...

Quando e se verranno equiparate le unioni di fatto al matrimonio, o accetti i possibili lati negativi derivanti, oppure eviti di andare a convivere.

Secondo punto, se decidi di trombare senza preservativo con una che ti dice che sta prendendo la pillola, e poi invece rimane incinta, anche qui nessuno ti ha obbligato a scaricarti dentro di lei...

Se vuoi prevenire malattie e/o possibili dimenticanze o tranelli di lei con la pillola, ti metti quel pezzo di lattice chiamato preservativo e sei a posto.

Se decidi di farlo senza stai accettando tutte le possibili complicazioni, più o meno remote, che potrebbero capitarti.

A riguardo ti posso portare la storia di una che fa le pulizie da noi....lei era una poveretta trasferita da poco da santo domingo, si frequentava con un italiano che aveva appena ereditato una cifra sui 300.000€ e la usava solo come svuota testicoli.

Lei era super innamorata ma a lui non fregava niente di lei...la stava per lasciare, e quando lei ha capito che lui stava facendo sul serio, ha smesso di prendere la pillola e si è fatta mettere incinta dicendo a lui "è capitato, la pillola non avrà fatto effetto"...

Siamo tutti d'accordo che lei abbia sbagliato, però lui nella sua valutazione dei rischi è stato un coglione e non ne ha tenuto conto....conoscendola avrebbe dovuto o tagliare di netto il rapporto quando era in tempo, oppure aspettarsi possibili giochetti e prevenirli.

ah quindi per te la soluzione è sempre evitare tutto? se ci sono leggi che rendono il matrimonio misandrico tu non ti sposi? ok. poi se hai un istinto paterno ma sai che fare figli ti si ritorcerà contro, soffochi il tuo istinto e non li fai. poi se equiparano le coppie di fatto al matrimonio(per ora c'è un vuoto legislativo) tu non convivi più...

mi sembra un metodo per auto-castrarsi e basta.

usare il preservativo? non basta:

https://www.youtube.com/watch?v=cYOAWXeH6QI

che fai, eviterai di scopare?

Modificato da Er Monnezza
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IO.SI.TU.NO

ah quindi per te la soluzione è sempre evitare tutto? se ci sono leggi che rendono il matrimonio misandrico tu non ti sposi? ok. poi se hai un istinto paterno ma sai che fare figli ti si ritorcerà contro, soffochi il tuo istinto e non li fai. poi se equiparano le coppie di fatto al matrimonio(per ora c'è un vuoto legislativo) tu non convivi più...

mi sembra un metodo per auto-castrarsi e basta.

usare il preservativo? non basta:

https://www.youtube.com/watch?v=cYOAWXeH6QI

che fai, eviterai di scopare?

Chiediti: a parte protestare, io semplice cittadino posso cambiare le leggi di questo stato bigotto e rimasto come mentalità agli anni 50?

No! Per cui o accetto in toto le possibili conseguenze che per ora derivano da una scelta, perché il fine è per me talmente importante da far passare in secondo piano i possibili eventi nefasti....oppure se le conseguenze negative sono troppo alte per quello che IO voglio affrontare, allora sono costretto a rifiutare quella decisione....non potendo io cambiare le regole del gioco.

Questa cosa non vale solo per sesso, convivenza, matrimonio, figli...

Questione di punti di vista e carattere personale....probabilmente tu la vedi in un altro modo, magari tu se fossi nei panni di Tusek avresti fatto le stesse sue scelte...

Io sono più lungimirante per certe cose, perché mi va di vivere così....se so che ho 200000€ a disposizione e se entro in un casinò li perderò prima o poi tutti, evito di entrarci....c'è invece chi ci entra e se li gioca tutti e poi va bè, si vedrà come fare quando li avrò persi tutti perché oggi 17/6/15 mi va di fare così e non penso nemmeno alle possibili conseguenze, mi va di fare questa cosa e basta.

Ripeto, questione di punti di vista....è però poi un pochino ridicolo lamentarsi.

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Er Monnezza

magari, se invece di accettarle supinamente, tutti i maschi cominciassero a muovere un minimo il culo... anche solo facendo divulgazione di notizie e fatti che molti altri maschi ignorano completamente e che scoprono solo quando un avvocato gli presenta la parcella.

per esempio io vi consiglio la lettura di questo libro. cominciate pure dal capitolo 2:

http://questametadellaterra.blogspot.it/

Modificato da Er Monnezza
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Albbo

a proposito del divorzio, e delle leggi idiote che tuttora lo regolano, ecco un articolo di oggi sulla gazzetta dello sport:

Basket, Tusek rovinato dal divorzio: "Vivo con 400 euro al mese"

Basket , Tusek "rovinato dalle scommesse,dagli investimenti sbagliati e dal divorzio"

Stò tipo se l'è cercata, soprattutto a causa delle scommesse e degli investimenti sbagliati, altro che piangere sugli assegni di mantenimento familiari

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adad

Comunque mi pare che esistano già delle leggi riguardanti le unioni di fatto, non vorrei sbagliarmi...

Esattamente, esistono e non sono restrittive come quelle matrimoniali.

Una coppia di fatto non è soggetta agli stessi vincoli di un matrimonio, pur avendo gli stessi doveri nei confronti dei figli eventuali.

La "coppia di fatto" che spacciano in TV è quella omosessuale, basata sul riconoscimento del matrimonio omosessuale, niente che vada a nostro svantaggio insomma..

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Er Monnezza

per ora. ma ci stanno lavorando perché quello delle coppie di fatto è un vuoto legislativo in realtà.

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adad

In realtà no, il vuoto legislativo non esiste.

Famiglia di fatto
Aggiornato

La famiglia di fatto, a differenza di quella legittima, è costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro da alcun vincolo matrimoniale, convivono insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. In essa manca un atto formale (il matrimonio) a cui ricollegare il rapporto per qualificarlo giuridicamente e viene, pertanto, ricompresa in quelle "formazioni sociali" tutelate dall'art. 2 della Costituzione.

>Che cosa è
>Caratteristiche della famiglia di fatto
>Rapporti tra conviventi di fatto
>Rilevanza del rapporto di convivenza
>Rapporti tra genitori e figli
>Rapporti patrimoniali
>Cessazione della convivenza

Che cosa èTorna su

È quella realtà sociale rappresentata da una coppia che convive stabilmente senza che l’unione venga formalizzata mediante il matrimonio, ma con il sostanziale rispetto dei doveri coniugali.

Caratteristiche della famiglia di fattoTorna su

Il nostro ordinamento attribuisce una formale superiorità ed una maggiore dignità alla famiglia fondata sul matrimonio.
Anche la stabile convivenza delle coppie non coniugate, pur non avendo una disciplina autonoma, negli ultimi anni ed a seguito del mutamento dei costumi sociali, ha acquistato una maggiore rilevanza giuridica cui è conseguita una maggiore tutela.
Gli elementi costitutivi della convivenza sono:

  1. la diversità di sesso dei membri della coppia: nel nostro ordinamento, ad oggi, non si può parlare di famiglia di fatto con riferimento alle coppie omosessuali nonostante il principio di non discriminazione che è stato affermato dal Parlamento Europeo;
  2. la mancanza dell’atto di matrimonio: i conviventi non vogliono o non possono (per esempio se uno dei due o entrambi sono separati) vincolarsi giuridicamente;
  3. la coabitazione qualificata: la coppia, pur non essendo sposata e non avendo doveri reciproci, coabita sotto uno stesso tetto, individuato come “casa familiare” e la coabitazione deve essere “qualificata” vale a dire diretta a realizzare una comunanza di vita materiale e spirituale, simile a quella matrimoniale;
  4. il riconoscimento sociale: questa caratteristica esclude le convivenze segrete o quelle di breve durata tali da non poter essere conosciute nell’ambiente sociale in cui vive la coppia;
  5. la stabilità della relazione: la convivenza dovrebbe mirare alla realizzazione di una comunione di vita materiale e spirituale.

Rapporti tra conviventi di fattoTorna su

Tra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra coniugi, diritti e doveri reciproci.
Il carattere di “unione libera” fa sì che, in ogni momento e secondo la libera volontà, la coppia possa interrompere il rapporto.
In altre parole, ha assoluta prevalenza l’autonomia delle parti dal momento che la scelta per l’unione paraconiugale esprime la volontà della coppia di non legarsi in matrimonio.

Rilevanza del rapporto di convivenzaTorna su

Come si è detto sopra non è previsto un regime giuridico unitario ma una serie di interventi, alcuni dei quali passano attraverso gli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra privati (negozi giuridici).
Disposizioni speciali disciplinano, di volta in volta, alcuni aspetti della convivenza dandole rilevanza giuridica.
Si possono citare alcuni esempi (senza pretesa di completezza dal momento che si tratta di una miriade di norme):

  • l’accesso alla procreazione medicalmente assistita è consentito anche alle coppie conviventi;
  • in un processo penale il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare contro il compagno;
  • la persona convivente può proporre istanza per la nomina dell’ amministratore di sostegno del partner;
  • i genitori conviventi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figliriconosciuti da entrambi;
  • il convivente può subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro, in caso di morte di quest’ultimo;
  • la famiglia di fatto gode della tutela possessoria (possono esercitare le azioni volte a accertare il loro diritto di possedere la casa) della casa dove si svolge la convivenza;
  • in caso di uccisione del convivente, l’altro ha diritto al risarcimento del danno;
  • si applica, anche per le famiglia di fatto, la tutela contro la violenza nelle relazioni familiari;
  • la famiglia di fatto usufruisce delle prestazioni dello “stato sociale” (assegnazione di case popolari ecc.);
  • in materia di adozione, il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche ad una famiglia di fatto.

Segnaliamo l’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato che ha predisposto appositi contratti di convivenza (che possono essere sottoscritti a partire dal 2 dicembre 2013 presso tutti gli studi notarili) con i quali sono regolati gli aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto anche in caso di cessazione del rapporto (ad es. l’abitazione, il mantenimento in caso di bisogno, la proprietà dei beni, il testamento con clausole a favore del convivente ecc.).
Attraverso i contratti di convivenza predisposti dal Notariato secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente, si possono, infatti, disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto.
In particolare: l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni. Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. E’ inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia di fatto. A partire dal 2 dicembre 2013 questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili in Italia. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a disposizione un sito internet www.contrattidiconvivenza.it dove si possono trovare indirizzi e informazioni necessarie sul punto.

Rapporti tra genitori e figliTorna su

Con il d.lgs. 154/2013 è portata a compimento la completa equiparazione tra figli legittima (nati in costanza di matrimonio) e figli naturali (nati fuori del matrimonio). La nuova legge cancella dal linguaggio giuridico parole ritenute non in armonia con i nuovi tempi, allo scopo di rendere più «moderno» il vocabolario, eliminando, i termini «legittimo» e «naturale» riferiti ai figli (e al rapporto di filiazione).
Per quanto riguarda poi i rapporti tra la coppia di fatto e i figli, essi seguono la disciplina relativa ai rapporti genitori- figli, i genitori esercitano su di essi non più la potestà genitoriale ma laresponsabilità genitoriale (altra novità del d. lgs. 154/2013).
I conviventi hanno, infatti, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati dal loro rapporto e, dal canto suo, il figlio è tenuto all’adempimento dei propri doveri nei confronti dei genitori e cioè a rispettarli e contribuire, in base al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.
Per esempio, nel caso di rottura del rapporto di convivenza, se non si riesce a raggiungere un accordo sulle questioni relative ai figli minori, ciascuno dei genitori naturali può ricorrere al Tribunale dei minorenni che può disporre l’affidamento del minore, il diritto di visita, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare.

Rapporti patrimonialiTorna su

Il nostro ordinamento, riconoscendo il valore sociale della famiglia di fatto, ha previsto che le erogazioni di mezzi economici compiute da uno dei conviventi a beneficio dell’altro devono essere intese come adempimento di obbligazioni naturali (si ha quando una prestazione è – o si ritiene essere – dovuta in esecuzione di un dovere morale o sociale).
L’effetto dell’obbligazione naturale è che viene esclusa la ripetizione (il convivente che ha dato non può più chieder indietro) di quanto è stato dato per doveri morali o sociali salvo che la prestazione non sia proporzionale rispetto all’ esigenza da soddisfare, non sia stata eseguita spontaneamente o sia stata effettuata da un incapace.
La conseguenza di questo è che, in caso di cessazione della famiglia di fatto, né l’uno né l’altro convivente possono chiedere la restituzione di quanto dato.
Nell’ipotesi in cui, all’interno della famiglia di fatto, un convivente presti attività lavorativa nei confronti dell’altro secondo lo schema dell’impresa familiare non si applica la disciplina prevista per la famiglia legittima che prevede, per i famigliari che prestano lavoro all’interno dell’impresa familiare, diritti proporzionali alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Si ritiene, infatti, che le prestazioni lavorative del convivente siano effettuate a titolo gratuito per “sentimento quasi coniugale” che caratterizza o dovrebbe caratterizzare la famiglia di fatto.
Per quanto riguarda il diritto all’assistenza materiale, se il coniuge divorziato convive con una persona che gli garantisce assistenza materiale perde il diritto al mantenimento o agli alimenti.

Cessazione della convivenzaTorna su

La cessazione della convivenza può essere causata da:

  • fine della convivenza per disaccordo;
  • morte di uno dei conviventi.

Nel primo caso, mancando nella famiglia di fatto degli accordi patrimoniali, quando il rapporto si interrompe non vi è nessun obbligo né diritto reciproco tra i membri della ex coppia.
Non esistendo comunione legale, i beni acquistati dai singoli conviventi durante la relazione continuano ad essere di proprietà esclusiva di chi li ha comprati.
Stesso discorso vale per la casa di abitazione: quello tra i conviventi che non sia proprietario e nemmeno titolare di un diritto di godimento (locazione) sull’abitazione non può vantare nessun diritto su di essa dovendo essere considerato un “ospite”.
Se il convivente muore per cause naturali, il convivente superstite non può vantare alcun diritto successorio (tranne nel caso in cui sia stato fatto testamento).
Se il convivente muore per fatto illecito di un terzo, il convivente superstite, come si è già detto, ha diritto al risarcimento del danno da parte de terzo.

Per gli aspetti pratici vai alla Guida sulla Convivenza

Fonte: http://www.dirittierisposte.it/Schede/Famiglia/Convivenza-e-unioni-di-fatto/famiglia_di_fatto_id1109852_art.aspx

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adad

bene sottolineare questo:

Per quanto riguarda il diritto all’assistenza materiale, se il coniuge divorziato convive con una persona che gli garantisce assistenza materiale perde il diritto al mantenimento o agli alimenti.

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