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REPORT INCONTRO CON ESCORT 15/05/2019


Chadwick

Messaggi raccomandati

10 minuti fa, Sten ha scritto:

Non è violenza sessuale. 

La prostituta non potendo chiedere di essere pagata (in quanto il contratto è nullo per legge),l' unica azione legale che può avanzare è far la "recita" della violenza sessuale...

Secondo la giurisprudenza, il cliente della prostituta che dopo il rapporto sessuale non le dà il compenso pattuito, commette il reato suddetto, non sussistendo il consenso della donna a fare sesso “gratuitamente” con l'uomo-avventore. Lo ha stabilito la Sezione Terza della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 17 dicembre 2009 - 3 marzo 2010, n. 8286. 

Un non consenso al rapporto gratuito, è appunto un non consenso, il rapporto non è consensuale.


"A stabilirlo è la Cassazione, che considera stupro il rapporto sessuale consumato, se alla donna non viene corrisposto il compenso pattuito. Con la sentenza numero 8286, oggi la Corte ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un 48enne genovese che si era rifiutato di pagare per la prestazione ricevuta. "

ANNOTAZIONE
"La questione che deve affrontare il Collegio nella sentenza in epigrafe e se possa ritenersi “profitto ingiusto” quello della prostituta che intende ottenere il pagamento del prezzo pattuito e non versato per la prestazione sessuale consumata con il cliente. Solo se si dà al quesito risposta positiva può ritenersi integrato il reato di estorsione, in mancanza sarà configurabile al più quello di violenza privata. Ad avviso del Collegio tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 cc non è ricompreso l’esercizio della prostituzione in quanto tale; trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico. Se un profilo di contrarietà al buon costume c’è, esso riguarda il cliente che approfitta della prestazione sessuale della prostituta e non adempie o il caso in cui la prostituzione venga esercitata ostentatamente, con modalità indecenti, tali da raggiungere la percezione di un numero indeterminato di soggetti e da mettere in pericolo o offendere il loro sentimento del pudore. Pertanto, non è ingiusto il profitto per il solo fatto che la pretesa sulla quale detto profitto si fonda è una pretesa sino ad oggi non tutelata dall’ordinamento per una certa interpretazione offerta del buon costume, allorché si tratti della prestazione sessuale di una prostituta non pagata. In conclusione, poiché il cliente ha beneficiato di un unilaterale arricchimento, consistente nell’utilizzare il tempo e le prestazioni sessuali della prostituta, il suo inadempimento non ha reso ingiusto il profitto della donna che, invece, va legittimamente preteso da questa, pur nelle forme dovute che non trasmodino in violenza o minaccia.




 

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2 minuti fa, Lilith ha scritto:

Sezione Terza

Che non sono le Sezioni Unite, è solo il terzo grado di una sola sentenza, un solo fatto specifico di certo non estendibile ad altri. Non annulla ciò che ho detto sopra. È l'opinione di alcuni giudici in merito a uno specifico contesto. Dovesse accadere a te di non essere pagata non potresti dire di pretendere il pagamento in base alla sentenza che hai citato, per dire. Né avresti un'azione specifica per il pagamento a meno che non provi a giocarti la carta della violenza sessuale

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Sten
2 minuti fa, Lilith ha scritto:

Secondo la giurisprudenza, il cliente della prostituta che dopo il rapporto sessuale non le dà il compenso pattuito, commette il reato suddetto, non sussistendo il consenso della donna a fare sesso “gratuitamente” con l'uomo-avventore. Lo ha stabilito la Sezione Terza della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 17 dicembre 2009 - 3 marzo 2010, n. 8286. 

Un non consenso al rapporto gratuito, è appunto un non consenso, il rapporto non è consensuale.


"A stabilirlo è la Cassazione, che considera stupro il rapporto sessuale consumato, se alla donna non viene corrisposto il compenso pattuito. Con la sentenza numero 8286, oggi la Corte ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un 48enne genovese che si era rifiutato di pagare per la prestazione ricevuta. "

ANNOTAZIONE
"La questione che deve affrontare il Collegio nella sentenza in epigrafe e se possa ritenersi “profitto ingiusto” quello della prostituta che intende ottenere il pagamento del prezzo pattuito e non versato per la prestazione sessuale consumata con il cliente. Solo se si dà al quesito risposta positiva può ritenersi integrato il reato di estorsione, in mancanza sarà configurabile al più quello di violenza privata. Ad avviso del Collegio tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 cc non è ricompreso l’esercizio della prostituzione in quanto tale; trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico. Se un profilo di contrarietà al buon costume c’è, esso riguarda il cliente che approfitta della prestazione sessuale della prostituta e non adempie o il caso in cui la prostituzione venga esercitata ostentatamente, con modalità indecenti, tali da raggiungere la percezione di un numero indeterminato di soggetti e da mettere in pericolo o offendere il loro sentimento del pudore. Pertanto, non è ingiusto il profitto per il solo fatto che la pretesa sulla quale detto profitto si fonda è una pretesa sino ad oggi non tutelata dall’ordinamento per una certa interpretazione offerta del buon costume, allorché si tratti della prestazione sessuale di una prostituta non pagata. In conclusione, poiché il cliente ha beneficiato di un unilaterale arricchimento, consistente nell’utilizzare il tempo e le prestazioni sessuali della prostituta, il suo inadempimento non ha reso ingiusto il profitto della donna che, invece, va legittimamente preteso da questa, pur nelle forme dovute che non trasmodino in violenza o minaccia.




 

Da quello che leggo si configura come violenza privata, ma in ogni caso;

 

Le sentenze della cassazione non fanno legge.

è solo una interpretazione dei giudici in quel particolare caso

 

Ergo per la legge non è violenza sessuale

Lo è stata in quel tribunale, in virtù dei fatti che sono emersi durante il processo.

 

 

 

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50 minuti fa, Edo ha scritto:

La legge dice che che il contratto di meretricio è un contratto nullo per causa illecita, e le prestazioni eventualmente effettuate non sono ripetibili (ed essendo causa illecita il creditore non può domandare alcunché al debitore)

Io non ti dico che non sai di cosa parli. Forse te lo sei solo dimenticata, capita. Non c'è nulla di male, nessun problema davvero

http://www.cinquequotidiano.it/2014/06/25/comune-di-roma-sentenza-choc-la-prostituta-puo-pretendere-i-soldi-dal-cliente/

Non ho scordato le tue competenze, Edo.

Il "non sai di cosa parli" era riferito al "quindi se proprio volete pagare, pagate alla fine e solo dopo aver ricevuto ciò che vi aspettavate". 

Era riferito a questo, la parte che ho evidenziato citandoti e di cui mi sembra oggettivo dire che non sai di cosa parli, non di quella che ti compete notoriamente.

Non esiste proprio, neanche mi sfiori prima di avermi pagata, a me e tutte le colleghe dotate di buon senso, con tutti i perditempo e pazzi che ci sono in giro se ci facessimo pagare dopo passeremmo il tempo a scopare gratis con i peggio pezzenti.

Tornando al discorso legale ribadisco che anche a quanto ne so io, anche tramite testimonianze dirette di ragazze e non solo da articoli presi sul web le cose vanno nel modo che ho detto e, ribadisco, per fortuna.


 

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14 minuti fa, Bussola ha scritto:

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=846

Penso sia questa , comunque non sono un legale  quindi passo la palla .

Tra l'altro questo tipo ha intimato al receptionist dell'hotel di distruggere la sua registrazione nell'hotel stesso, ha minacciato la polfer, non è che si sia limitato a svuotarsi e darsi alla fuga. Ha fatto sceneggiate, diciamocelo, se l'è cercata una condanna pesante

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6 minuti fa, Lilith ha scritto:

anche tramite testimonianze dirette di ragazze e non solo da articoli presi sul web le cose vanno nel modo che ho detto e, ribadisco, per fortuna

Buon per voi ma sto solo dicendo che i pagamenti non sono dovuti, tutto qui. È una cosa che si sentono di fare i clienti, nulla più (sarebbe interessante capire come stanno le cose se i clienti sono indotti a pagare dalla paura di un probabile orco russo dietro la porta con un mastino ma allungheremmo troppo la questione e forse non c'è giurisprudenza in merito)

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3 minuti fa, Edo ha scritto:

Che non sono le Sezioni Unite, è solo il terzo grado di una sola sentenza, un solo fatto specifico di certo non estendibile ad altri. Non annulla ciò che ho detto sopra. È l'opinione di alcuni giudici in merito a uno specifico contesto. Dovesse accadere a te di non essere pagata non potresti dire di pretendere il pagamento in base alla sentenza che hai citato, per dire. Né avresti un'azione specifica per il pagamento a meno che non provi a giocarti la carta della violenza sessuale

In tutti i casi da me conosciuti il rapporto non pagato essendo non consensuale gratis è stato considerato come non consensuale punto.

Non è il mio campo, quindi scusa se non mi viene un paragone più idoneo ma è come se accettassi di fare sesso con uno in modo tradizionale e protetto precisando che non faccio pissing, e lui si togliesse il condom e mi pisciasse in bocca.
Io ho acconsentito al sesso, e il pissing e il sesso senza condom non sono illegali né reati, ma io non ho acconsentito a quelle specifiche pratiche quindi l'intero rapporto diventa di natura non consensuale, un messaggio in cui gli dico che non mi faccio scopare senza e pisciare addosso e due tracce del suo sperma nella mia figa e del suo piscio nella mia bocca e direi che è presto fatto. No?

 

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Adesso, Edo ha scritto:

Buon per voi ma sto solo dicendo che i pagamenti non sono dovuti, tutto qui. È una cosa che si sentono di fare i clienti, nulla più (sarebbe interessante capire come stanno le cose se i clienti sono indotti a pagare dalla paura di un probabile orco russo dietro la porta con un mastino ma allungheremmo troppo la questione e forse non c'è giurisprudenza in merito)

Proprio no, è la natura stessa del rapporto, non sarà regolamentato secondo la legge italiana, ma non per questo si può considerare il pagamento "una cosa in più (addirittura in più, un extra?) che i clienti SI SENTONO di fare, eddai, è il presupposto UNICO, la sola ragione per il quale il rapporto è consensuale, senza il pagamento noi siamo a tutti gli effetti non consenzienti, mi pare ovvio.


 

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3 minuti fa, Lilith ha scritto:

tutti i casi da me conosciuti il rapporto non pagato essendo non consensuale gratis è stato considerato come non consensuale punto.

Quindi accade spesso che le prostitute tue conoscenti querelino i clienti per violenza sessuale? 

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"scopiamo, poi dopo ti prendo il gelato"

Non gli compro il gelato, e mi faccio 4 anni?

Ti metto un dito nel culo per sbaglio e mi faccio 4 anni?

Cristo è una barzelletta.

Il primo gay che sento lamentarsi, lo prendo a botte 😞 

Modificato da Bussola
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