Er Monnezza [Partecipante] 216 Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 (modificato) http://news.avvocatoandreani.it/articoli/commissione-giustizia-nuovo-disegno-di-legge-sulle-coppie-di-fatto.html questo sarà il futuro. per ora la convivenza, come si desume da quello che tu stesso hai postato, non regola molti aspetti della vita comune(e quei pochi sono introduzioni recenti, che avallano l'ipotesi che la legge voglia regolare in maniera più profonda il fenomeno), basti pensare alla semplicità dello scioglimento. Per quanto riguarda il diritto all’assistenza materiale, se il coniuge divorziato convive con una persona che gli garantisce assistenza materiale perde il diritto al mantenimento o agli alimenti. certo, ma basta non metterlo sullo stato di famiglia: ognuno ha la residenza in case differenti e il marito è fregato(è una pratica comune), poi stai a lui l'onere della prova, non so se mi spiego. Con il d.lgs. 154/2013 è portata a compimento la completa equiparazione tra figli legittima (nati in costanza di matrimonio) e figli naturali (nati fuori del matrimonio). questo per esempio già ci dice che le cose non potranno che peggiorare. sarebbe anche una cosa buona se non fosse che la donna sui figli ha ogni diritto, l'uomo nessuno. tra l'altro non mi risulta che tutti i provvedimenti da te citati siano già attivi, mi puoi citare le leggi che li regolano o le sentenze? i contratti di convivenza ci sono, bisogna vedere quanto valore legale gli daranno i giudici in sede di separazione della coppia di fatto. In realtà no, il vuoto legislativo non esiste. Fonte: http://www.dirittierisposte.it/Schede/Famiglia/Convivenza-e-unioni-di-fatto/famiglia_di_fatto_id1109852_art.aspx dal tuo stesso link: QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA DI FATTO non ha una disciplina giuridica autonoma; per alcuni istituti (responsabilità genitoriale, protezione della famiglia…) si applicano le norme previste dal codice; tra i conviventi non sorgono diritti né doveri reciproci; diritti e doveri sorgono solo nei confronti dei figli verso i quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale; dal punto di vista patrimoniale le reciproche obbligazioni rientrano nella disciplina delle obbligazioni naturali (le prestazioni che si ritengono dovute in esecuzione di un dovere morale o sociale); se la famiglia di fatto cessa per venir meno del rapporto ciascun convivente non può rivendicare nulla dall’altro; se la famiglia di fatto cessa per morte del convivente, il superstite non vanta alcun diritto di successione (salvo sia stato fatto un testamento in suo favore). Modificato 17 Giugno 2015 da Er Monnezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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